Il commissario generale, direttamente o a mezzo del segretario generale, gestisce i fondi assegnati al Commissariato. Il commissario generale ordina le spese da sostenere in Italia o all'estero per il funzionamento del Commissariato, la formazione dei progetti costruttivi e di arredamento, l'appalto dei lavori e la loro esecuzione, il trasporto di cose o persone, ogni altra spesa e retribuzione necessaria per la realizzazione della manifestazione stessa nonche' le spese di rappresentanza.

Testo vigente dal 7 gennaio 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-01-05;1~art5 · fonte su Normattiva