All'onere di lire 2 miliardi conseguente a carico dell'anno finanziario 1965 si provvede con riduzione di pari importo dell'apposito fondo destinato a far fronte agli oneri conseguenti da provvedimenti legislativi in corso, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Testo vigente dal 30 dicembre 1964

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urn:nir:stato:legge:1964-12-13;1403~art4 · fonte su Normattiva