Ai certificati di credito, di cui al precedente articolo 2, ai loro interessi ed agli atti comunque ad Mal relativi sono estese le esenzioni fiscali ed agevolazioni tributarie contenute negli articoli 3 e 8 della legge 19 dicembre 1952, n. 2356. I certificati medesimi e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e loro rendite, e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad e essi concessi e possano essere sottoscritti, anche in deroga ai rispettivi ordinamenti, dagli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e la previdenza, nonche' dalla Cassa depositi e prestiti.

Testo vigente dal 30 dicembre 1964

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urn:nir:stato:legge:1964-12-13;1403~art3 · fonte su Normattiva