Articolo abrogato.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Articolo abrogato.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
2 versioni dal 1965
Confronto con la versione in vigore dal 10 marzo 1965 al 16 dicembre 2010. 325 parole tolte.
tolto: Il n. 5 dell'articolo 15 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e' sostituito dal seguente: "in azioni della Banca d'Italia, dell'Istituto italiano del credito fondiario e, nei limiti del 15 per cento della riserva matematica, in titoli azionari ed obbligazioni di societa' per azioni nazionali, con esclusione di societa' di assicurazione, quotate in Borsa da almeno un quinquiennio; fermo quanto previsto al successivo n. 11. L'investimento in titoli emessi da una stessa societa' non dovra' superare il 5 per cento calcolato sul 15 per cento dell'ammontare della riserva matematica e, in ogni caso, qualora si tratti di investimenti azionari, non potra' superare il 3 per cento del capitale della societa' cui si riferiscono le azioni. I criteri di valutazione dei titoli e le altre norme di attuazione saranno stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria ed il commercio di concerto con il Ministro per il tesoro". Il n. 8, dell'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e' sostituito dal seguente: "azioni della Banca d'Italia, dell'Istituto italiano del credito fondiario e, nei limiti del 15 per cento della riserva matematica, titoli azionari ed obbligazioni di societa' per azioni nazionali, con esclusione di societa' di assicurazione, quotate in borsa da almeno un quinquennio. L'investimento in titoli emessi da una stessa societa' non dovra' superare il 5 per cento calcolato sul 15 per cento dell'ammontare della riserva matematica e, in ogni caso, qualora si tratti di investimenti azionari, non potra' superare il 3 per cento del capitale della societa' cui si riferiscono le azioni. I criteri di valutazione dei titoli e le altre norme di attuazione saranno stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per l'industria ed il commercio di concerto con il Ministro per il tesoro".
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1965-02-25;109~artunico · fonte del testo