L'articolo 29 della citata legge e' sostituito dal seguente: "Non possono essere eseguiti lavori in prossimita' di linee elettriche aeree sotto tensione a distanza minore di metri 1 per le linee di contatto e di alimentazione ad alta tensione fino a 25 chilovolt e a metri 3 per le linee primarie fino a 220 chilovolt".

Testo vigente dal 6 febbraio 1979

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urn:nir:stato:legge:1979-01-23;25~art2 · fonte su Normattiva