L'articolo 49 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' sostituito dal seguente: "Art. 49. - Il notaio deve essere certo dell'identita' personale delle parti e puo' raggiungere tale certezza, anche al momento della attestazione, valutando tutti gli elementi atti a formare il suo convincimento. In caso contrario il notaio puo' avvalersi di due fidefacienti da lui conosciuti, che possono essere anche i testimoni".

Testo vigente dal 1 giugno 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-05-10;333~art1 · fonte su Normattiva