Il primo comma dell'articolo 8 della legge 3 agosto 1949, n. 577, e' sostituito dal seguente: "Le elezioni del Consiglio nazionale del notariato e dei revisori dei conti del Consiglio stesso hanno luogo presso i collegi notarili ogni triennio entro il mese di febbraio". Il primo comma dell'articolo 9 della legge 3 agosto 1949, n. 577, gia' modificato dalla legge 20 febbraio 1956, n. 58, e' sostituito dal seguente: "Ciascun notaio ha diritto di voto per l'elezione dei componenti del Consiglio nazionale del notariato e dei revisori dei conti assegnati alla sua zona".
Testo vigente dal 24 luglio 1991
