L'articolo 9 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e sostituito dal seguente: "Il brevetto per modelli di utilita' e il brevetto per modelli e disegni ornamentali durano, rispettivamente dieci e quindici anni dalla data di deposito della domanda. In materia di modelli di utilita' e di modelli e disegni ornamentali non si concedono brevetti completivi".
Testo vigente dal 7 giugno 1977
