L'articolo 9 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e sostituito dal seguente: "Il brevetto per modelli di utilita' e il brevetto per modelli e disegni ornamentali durano, rispettivamente dieci e quindici anni dalla data di deposito della domanda. In materia di modelli di utilita' e di modelli e disegni ornamentali non si concedono brevetti completivi".

Testo vigente dal 7 giugno 1977

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1977-05-23;265~art1 · fonte su Normattiva