Individuazione del termine finale di durata del brevetto per invenzione industriale e per modello di utilita' Al codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)l'articolo 60 e' sostituito dal seguente: «Art. 60 (Durata). - 1. Il brevetto per invenzione industriale dura venti anni a decorrere dalla data di deposito della domanda e scade con lo spirare dell'ultimo istante del giorno corrispondente a quello di deposito della domanda. 2. Il brevetto non puo' essere rinnovato, ne' puo' esserne prorogata la durata»;
  • b)all'articolo 85, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il brevetto per modello di utilita' dura dieci anni dalla data di presentazione della domanda e scade con lo spirare dell'ultimo istante del giorno corrispondente a quello di presentazione della domanda».

Testo vigente dal 8 agosto 2023

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urn:nir:stato:legge:2023-07-24;102~art20 · fonte su Normattiva