Art. 2 — Elenchi nazionali dei professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali
Sono istituiti presso il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo elenchi nazionali di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi fisici, esperti di diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte, in possesso dei requisiti individuati ai sensi del comma 2. Il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le rispettive associazioni professionali, individuate ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e successive modificazioni, e della legge 14 gennaio 2013, n. 4, e le organizzazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente rappresentative, per gli ambiti e nei limiti delle rispettive competenze, in conformita' e nel rispetto della normativa dell'Unione europea, stabilisce, con proprio decreto, le modalita' e i requisiti per l'iscrizione dei professionisti negli elenchi nazionali di cui al comma 1 del presente articolo nonche' le modalita' per la tenuta degli stessi elenchi nazionali in collaborazione con le associazioni professionali. I predetti elenchi sono pubblicati nel sito internet istituzionale del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo. Il decreto di cui al presente comma e' emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Gli elenchi di cui al comma 1 non costituiscono sotto alcuna forma albo professionale e l'assenza dei professionisti di cui al comma 1 dai medesimi elenchi non preclude in alcun modo la possibilita' di esercitare la professione. Per i restauratori di beni culturali e per i collaboratori restauratori di beni culturali resta fermo quanto disposto dall'articolo 182 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Testo vigente dal 8 agosto 2014
