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[1]All'aumento di un ufficiale a disposizione del Ministero delle colonie, di cui all'articolo precedente, corrispondera' la diminuzione di un ufficiale pari grado nel numero degli ufficiali fuori quadro a disposizione del Ministero della guerra, di cui all'art. 46, secondo comma, della legge 11 marzo 1926, n. 396.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 24 marzo 1930 - Anno VIII

[4]VITTORIO EMANUELE.

[5]Mussolini - De Bono - Gazzera

[6]- Mosconi.

[7]Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Testo in vigore dal 15 aprile 1930 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1930-03-24;321~art2 · fonte del testo