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Il limite massimo per l'esonero dalla registrazione, salvo il caso d'uso, dei contratti di appalto conclusi verbalmente o per corrispondenza commerciale, previsto dall'art. 4 della legge 15 febbraio 1949, n. 33, e' elevato da lire 250 mila a lire un milione.

Testo in vigore dal 2 agosto 1965 al 22 dicembre 2008

urn:nir:stato:legge:1965-07-14;911~artunico · fonte del testo