[1]La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
[2]IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
[3]PROMULGA la seguente legge:
[4]Art 1.
[5]E' abrogato il secondo comma dell'art. 9 del testo delle norme sulla bonifica integrale, approvato col regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.
Testo vigente dal 7 dicembre 1955
