[1]La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

[2]IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

[3]PROMULGA la seguente legge:

[4]E' autorizzata la spesa di lire 8.000.000.000 per la concessione di sussidi nelle opere di miglioramento fondiario ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215. La somma di cui al precedente comma sara' stanziata negli stati di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e ripartita come segue:

[5]esercizio 1956-57................ L. 2.000.000.000 esercizio 1957-58................ L. 2.000.000.000 esercizio 1958-59................ L. 2.000.000.000 esercizio 1959-60................ L. 2.000.000.000

Testo vigente dal 9 agosto 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-07-25;849~art1 · fonte del testo