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Nell'art. 10 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, il quinto comma e' sostituito dal seguente: "I componenti delle Commissioni si pronunciano con votazione palese in ordine inverso di grado e di anzianita'. Il presidente si pronuncia per ultimo".

Testo in vigore dal 9 marzo 1957 al 9 ottobre 2010

urn:nir:stato:legge:1957-02-03;34~artunico · fonte del testo