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Il primo comma dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, e' sostituito dal seguente: "Le Amministrazioni provinciali assumono in materia di caccia, le attribuzioni che ad esse vengono trasferite a norma, degli articoli seguenti del presente capo e le assolvono, sentito in ogni caso il parere del Comitato provinciale della, caccia, osservando le direttive di carattere generale che ai riguardo saranno emanate con suo decreto dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, ai sensi dell'art. 4 della legge 11 marzo 1953, n. 150".
Testo in vigore dal 30 luglio 1956 al 22 dicembre 2008
