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L'articolo 36 della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato con regio decreto 28 giugno 1912, n. 728, e' sostituito dal seguente: "Per provvedere alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato si avvale delle proprie casse ed, in quanto occorra, dei servizi dell'Amministrazione postale. "Con l'osservanza dei limiti complessivi di giacenza che verranno determinati di concerto dai Ministri per i trasporti e per il tesoro, l'Amministrazione ferroviaria puo' essere autorizzata, con decreti degli stessi Ministri e sentito il proprio Consiglio d'amministrazione, ad avvalersi di aziende di credito che abbiano un patrimonio (capitale e riserve) non inferiore a quello che sara' stabilito dal Comitato interministeriale del credito e del risparmio, nonche' ad avvalersi dell'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni. I rapporti con le aziende di credito saranno regolati da apposite convenzioni, da approvarsi con i decreti medesimi. "Il pagamento delle spese viene effettuato in base a ruoli paga ed ordini di pagamento emessi dal Servizio ragioneria. "Le somme eccedenti l'ordinario fabbisogno ricorrente di cassa sono versate dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in apposito conto fruttifero, al tasso di interesse stabilito dal Ministro per il tesoro, presso la Tesoreria dello Stato. "Le norme per il servizio di cassa e quelle per raccogliere, custodire e versare i fondi, sono stabilite dal regolamento".
Testo in vigore dal 3 novembre 1960 al 22 dicembre 2008
