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Dopo il primo comma dell'art. 5 della legge 25 luglio 1952, n. 449, e' aggiunto il seguente comma: "I prestiti per l'acquisto di macchine agricole, di cui al comma precedente, possono essere concessi anche ai piccoli agricoltori ed alle piccole imprese che esercitino lavorazioni meccanico-agrarie per conto altrui, con la garanzia del patto di riservato dominio sulle macchine stesse od altra idonea forma, di tutela del credito".

Testo in vigore dal 18 gennaio 1958 al 22 dicembre 2008

urn:nir:stato:legge:1957-12-28;1306~artunico · fonte del testo