Nuove disposizioni in materia di attivita' di autoriparazione Il comma 3 dell'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, e' sostituito dal seguente: «3. Ai fini della presente legge l'attivita' di autoriparazione si distingue nelle attivita' di:
- a)meccatronica;
- b)carrozzeria;
- c)gommista».
Testo vigente dal 21 dicembre 2012
