Nuove disposizioni in materia di attivita' di autoriparazione Il comma 3 dell'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, e' sostituito dal seguente: «3. Ai fini della presente legge l'attivita' di autoriparazione si distingue nelle attivita' di:

  • a)meccatronica;
  • b)carrozzeria;
  • c)gommista».

Testo vigente dal 21 dicembre 2012

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urn:nir:stato:legge:2012-12-11;224~art1 · fonte su Normattiva