All'articolo 1 della legge 7 aprile 1976, n. 125, dopo il primo comma e' aggiunto il seguente: "Nell'ambito degli aeroporti, di cui al comma precedente, sono autorizzati a effettuare il servizio da piazza i titolari di licenza di autopubblica da piazza rilasciata dal comune o dai comuni nel cui ambito territoriale l'aeroporto ricade o dai consorzi tra comuni interessati istituiti su decreto del presidente della regione. La competenza a disciplinare le tariffe, le condizioni di trasporto e di svolgimento del servizio e' delegata al presidente della regione che vi provvede a mezzo di apposito decreto, sentita l'apposita commissione regionale".

Testo vigente dal 3 agosto 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-07-26;415~artunico · fonte del testo