Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 7 aprile 1976, n. 125, introdotto dalla legge 26 luglio 1984, n. 415, e' sostituito dai seguenti: "Nell'ambito degli aeroporti di cui al comma precedente sono autorizzati ad effettuare il servizio di piazza i titolari di licenza di autopubblica rilasciata dal comune capoluogo di provincia, nonche' dal comune o dai comuni nel cui ambito territoriale l'aeroporto ricade o dai consorzi di comuni interessati, istituiti con decreto del presidente della regione. La competenza a disciplinare le tariffe, le condizioni di trasporto e di svolgimento del servizio, ivi compresa la fissazione del numero massimo di licenze che ciascun comune o consorzio puo' rilasciare, proporzionalmente al bacino d'utenza aeroportuale, e' delegata al presidente della regione, che vi provvede a mezzo di decreto, sentita l'apposita commissione permanente del consiglio regionale".
Testo vigente dal 18 agosto 1989
