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[1]Il primo comma dell'articolo 143 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e' cosi' modificato: "I periodi minimi di comando prescritti dagli articoli 38, 109 e 118 non sono richiesti fino al 31 dicembre 1957, per la valutazione degli ufficiali dell'Esercito in servizio permanente effettivo, in ausiliaria e nella riserva, appartenenti a gradi per i quali dalla legge 9 maggio 1940, n. 370, e successive modificazioni, non era prescritto il compimento di periodi di comando".

[2]La presente legge, munita, del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 6 aprile 1965

[4]SARAGAT

[5]MORO - ANDREOTTI Visto, il Guardasigilli: REALE

Testo in vigore dal 14 aprile 1965 al 9 ottobre 2010

urn:nir:stato:legge:1965-04-06;235~artunico · fonte del testo