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Le provvidenze di cui all'articolo 18 della legge 2 giugno 1961, n. 454, possono essere concesse per gli acquisti di macchine agricole intervenuti dalla data di entrata in vigore della legge fino al 31 dicembre 1961, anche quando le domande di contributo sono state presentate posteriormente alla data di acquisto, sempreche' le domande stesse siano pervenute al competente organo entro il 31 marzo 1962.

Testo in vigore dal 22 dicembre 1962 al 22 dicembre 2008

urn:nir:stato:legge:1962-11-22;1677~artunico · fonte del testo