All'articolo 32 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «Per lo svolgimento della prova scritta e' consentito l'utilizzo di elaboratori elettronici (personal computer) cui sia inibito l'accesso alla memoria secondo le modalita' tecniche indicate dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, sentito il Ministero della giustizia». Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede, con apposito provvedimento, ad apportare le modifiche necessarie al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, e successive modificazioni, al fine di adeguarlo alle disposizioni di cui all'articolo 32 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, come modificato dal comma 1 del presente articolo. La presente legge, munita dei sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 16 gennaio 2008 NAPOLITANO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli (ad interim): Prodi

Testo vigente dal 6 febbraio 2008

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urn:nir:stato:legge:2008-01-16;16~art1 · fonte su Normattiva