Ordinamento della professione di giornalista

Art. 32 — Prova di idoneità professionale

L'accertamento dell'idoneita' professionale, di cui al precedente articolo 29, consiste in una prova scritta e orale di tecnica e pratica del giornalismo, integrata dalla conoscenza delle norme giuridiche che hanno attinenza con la materia del giornalismo. L'esame dovra' sostenersi in Roma, innanzi ad una Commissione composta di sette membri, di cui cinque dovranno essere nominati dal Consiglio nazionale dell'Ordine fra i giornalisti professionisti iscritti da non meno di 10 anni. Gli altri 2 membri saranno nominati dal presidente della Corte d'appello di Roma, scelti l'uno tra i magistrati di tribunale e l'altro tra i magistrati di appello; questo ultimo assumera' le funzioni di presidente della Commissione di esame. Le modalita' di svolgimento dell'esame, da effettuarsi in almeno due sessioni annuali, saranno determinate dal regolamento. ((Per lo svolgimento della prova scritta e' consentito l'utilizzo di elaboratori elettronici (personal computer) cui sia inibito l'accesso alla memoria secondo le modalita' tecniche indicate dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, sentito il Ministero della giustizia)).

Testo vigente dal 21 febbraio 2008

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 114/1974

    Questione infondata
    23 aprile 1974

    Vanno dichiarate manifestamente infondate le questioni già decise, quando nelle successive ordinanze di rimessione non siano addotti nuovi e più convincenti motivi di illegittimità, nonché le questioni sostanzialmente identiche a quelle già infondate, ove i principi in precedenza affermati appaiano estensibili anche ad esse. Pertanto, vanno dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, 5 e 16 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa) e degli artt. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 46 e 47 della legge 3 febbraio 1963, N. 69 (Ordinamento della professione di giornalista), sollevate in riferimento agli artt. 3 e 21 della Costituzione. - S. nn. 31/1957, 11/1968, 69/1973.

    Art. 3 cost. · Art. 21 cost. · Art. 31 Ordinamento della professione di giornalista · Art. 32 Ordinamento della professione di giornalista

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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urn:nir:stato:legge:1963-02-03;69~art32 · fonte su Normattiva