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All'articolo 38 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e' aggiunto in fine il seguente comma: "Ai fini del computo dei periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche previsti per ciascun grado, sono validi anche i periodi compiuti nell'incarico con il grado inferiore dagli ufficiali giudicati idonei ed iscritti in quadro di avanzamento".

Testo in vigore dal 5 gennaio 1980 al 9 ottobre 2010

urn:nir:stato:legge:1979-12-24;671~artunico · fonte del testo