1. L'articolo 4, quarto comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gia' sostituito dall'articolo unico della legge 2 dicembre 1969, n. 997, e' sostituito dal seguente: "Ai dipendenti pubblici, riconosciuti perseguitati politici o razziali, quando siano riconosciuti fisicamente idonei a disimpegnare le proprie funzioni nella pubblica amministrazione, e' concesso, a loro richiesta e indipendentemente dalla data della loro assunzione, di rimanere in servizio fino al compimento del terzo anno successivo al limite di eta' per il collocamento a riposo per essi altrimenti previsto. Ai medesimi dipendenti si applica l'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503". 2. Possono esercitare la facolta' di cui all'articolo 4, quarto comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, anche coloro che abbiano gia' raggiunto il limite di eta' per il collocamento a riposo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2003 e la data di entrata in vigore della presente legge. A tale fine, deve essere presentata, a pena di decadenza, apposita richiesta entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Testo vigente dal 26 aprile 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-04-24;92~art1 · fonte su Normattiva