Art. 146

[1](art. 88 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, modificato dall'art. 4 della legge 27 febbraio 1958, n. 120, sostituito dall'art. 1 della legge 25 gennaio 1960, n. 4; art. 20, quarto comma, nella legge 5 marzo 1961, n. 211)

[2]Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione, della valutazione dei servizi, compresi quelli militari della misura delle pensioni e delle indennita', della concessione di pensione dipendente da infermita' o morte dovute a causa di servizio, dei cumuli di pensione, dei cumuli di stipendio con pensione, dell'inizio, prescrizione, perdita, riduzione, sospensione e fine del godimento della pensione, e per ogni altro riflesso, sono applicabili, per quanto non previsto dal presente decreto, le disposizioni generali vigenti per gli impiegati civili dello Stato.

Testo vigente dal 20 febbraio 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417~art146 · fonte su Normattiva