Modifica all'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165

Art. 1 — Modifica all'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, in materia di accesso alle candidature per le elezioni dei consigli regionali

Al comma 1 dell'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, la lettera c-bis) e' sostituita dalla seguente: «c-bis) promozione delle pari opportunita' tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive, disponendo che:

  • 1)qualora la legge elettorale preveda l'espressione di preferenze, in ciascuna lista i candidati siano presenti in modo tale che quelli dello stesso sesso non eccedano il 60 per cento del totale e sia consentita l'espressione di almeno due preferenze, di cui una riservata a un candidato di sesso diverso, pena l'annullamento delle preferenze successive alla prima;
  • 2)qualora siano previste liste senza espressione di preferenze, la legge elettorale disponga l'alternanza tra candidati di sesso diverso, in modo tale che i candidati di un sesso non eccedano il 60 per cento del totale;
  • 3)qualora siano previsti collegi uninominali, la legge elettorale disponga l'equilibrio tra candidature presentate col medesimo simbolo in modo tale che i candidati di un sesso non eccedano il 60 per cento del totale».

Testo vigente dal 25 febbraio 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-02-15;20~art1 · fonte su Normattiva