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All'articolo 4 della legge 25 gennaio 1962, n. 25, sono aggiunti i seguenti commi: "L'Istituto autonomo case popolari di Messina potra' scegliere per le costruzioni dei suddetti alloggi, previo parere del Consiglio comunale, anche altre aree di sua proprieta' ovvero procedere all'espropriazione delle aree occorrenti, ai sensi dell'articolo 21 della legge 2 luglio 1949, n. 408. Gli alloggi costruiti, in dipendenza della presente legge, sono destinati esclusivamente ad accogliere le famiglie in atto allocate nelle baracche e nei ricoveri provvisori. L'Istituto autonomo case popolari procedera' contemporaneamente alla consegna dei nuovi alloggi, alla demolizione delle baracche e dei ricoveri resi liberi. Le aree rese libere in conseguenza di tali demolizioni dovranno essere utilizzate dall'Istituto autonomo case popolari per la costruzione di alloggi popolari, da destinare alle famiglie allocate in altri ricoveri provvisori della citta', fino alla completa eliminazione di essi. L'assegnazione viene effettuata dalla Commissione prevista dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655".
Testo in vigore dal 30 luglio 1965 al 16 dicembre 2010
