Fra il settimo e l'ottavo comma dell'articolo 45 della legge tributaria sulle successioni approvata con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3270, quale risulta integrato ai sensi dell'articolo 4 della legge 12 maggio 1949, n. 206, e' inserito il seguente comma: "La dichiarazione di sussistenza dei debiti indicati nel sesto comma puo' essere firmata dai soli eredi, i quali devono corredarla con un certificato dell'Ispettorato del lavoro che ne attesti l'esatto ammontare per ogni dipendente".
Testo vigente dal 14 marzo 1967
