Art. 2Modifiche all'articolo 57 della Costituzione

Il primo comma dell'articolo 57 della Costituzione e' sostituito dal seguente: "Il Senato della Repubblica e' eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero". Il secondo comma dell'articolo 57 della Costituzione e' sostituito dal seguente: "Il numero dei senatori elettivi e' di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero". Al quarto comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo le parole: "La ripartizione dei seggi tra le Regioni,", sono inserite le seguenti: "fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero,".

Testo vigente dal 24 gennaio 2001, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:legge.costituzionale:2001-01-23;1~art2 · fonte su Normattiva