L'articolo 6 della legge 27 marzo 1952, n. 199, e' sostituito dal seguente: "Il Consiglio di cui all'articolo 4 e' presieduto dal Ministro per l'industria e per il commercio o dal Sottosegretario di Stato dello stesso Ministero da lui designato ed e' composto di: un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri un rappresentante del Ministero degli esteri; un rappresentante del Ministero del tesoro; un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; due rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero; un rappresentante del Ministero della marina mercantile; due rappresentanti del Ministero dell'industria e del commercio; quattro membri in rappresentanza degli industriali, degli agricoltori, dei commercianti delle imprese del credito e delle assicurazioni, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali, anche se prive di personalita' giuridica e, in mancanza, dal Ministro per l'industria e per il commercio; quattro cavalieri al merito del lavoro scelti dal Ministro per l'industria e per il commercio fra un numero triplo di nomi proposti dalla Federazione nazionale dei cavalieri del lavoro. Il Consiglio dura in carica tre anni; i suoi membri possono essere confermati".

Testo vigente dal 7 novembre 1964

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urn:nir:stato:legge:1964-10-12;1080~artunico · fonte del testo