All'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni (1), sono aggiunti i seguenti commi: "Per il recupero dei crediti sorti negli Stati membri delle Comunita' europee in materia di imposta sul valore aggiunto si applicano le disposizioni contenute negli articoli 346-bis, 346-ter, 346-quater e 346-quinquies del testo unico delle norme legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (2), sostituita alla competenza degli uffici doganali quella degli uffici dell'imposta sul valore aggiunto per il recupero dei crediti non connessi ad operazioni doganali. Il Ministro delle finanze puo', con decreto, stabilire che taluni compiti degli uffici periferici dell'Amministrazione finanziaria, inerenti all'attuazione della mutua assistenza amministrativa per il recupero dei crediti sorti in materia di imposta sul valore aggiunto, siano devoluti all'ufficio centrale previsto dal secondo comma del citato articolo 346-quinquies".

Testo vigente dal 24 gennaio 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-01-19;3~artunico · fonte su Normattiva