Norme di recepimento della direttiva 95/7/CE concernente semplificazioni in materia d'imposta sul valore aggiunto sui traffici internazionali, e di adeguamento della disciplina dell'imposta di bollo relativa ai contratti bancari e finanziari
Art. 4 — Adeguamento della disciplina delle operazioni creditizie e finanziarie esenti dall'imposta sul valore aggiunto
Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 3, secondo comma, il primo periodo del numero 3) e' sostituito dal seguente: "i prestiti di denaro e di titoli non rappresentativi di merci, comprese le operazioni finanziarie mediante la negoziazione, anche a titolo di cessione pro-soluto, di crediti, cambiali o assegni.";((1))
- b)all'articolo 10, primo comma, il numero 1) e' sostituito dal seguente: "1) le prestazioni di servizi concernenti la concessione e la negoziazione di crediti, la gestione degli stessi da parte dei concedenti e le operazioni di finanziamento; l'assunzione di impegni di natura finanziaria, l'assunzione di fideiussioni e di altre garanzie e la gestione di garanzie di crediti da parte dei concedenti; le dilazioni di pagamento, le operazioni, compresa la negoziazione, relative a depositi di fondi, conti correnti, pagamenti, giroconti, crediti e ad assegni o altri effetti commerciali, ad eccezione del recupero di crediti; la gestione di fondi comuni di investimento, le dilazioni di pagamento e le gestioni similari e il servizio bancoposta;". ((1))
Testo vigente dal 15 maggio 1998
