All'articolo 7 della legge 19 luglio 1957, n. 588, e' aggiunto, in fine, il comma seguente: "Gli impiegati della carriera direttiva degli archivi notarili che abbiano conseguito la qualifica di conservatore capo aggiunto o qualifica equiparata, possono, dopo la cessazione dal servizio, esercitare le funzioni di coadiutore, ai sensi degli articoli 45 e 46 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni". Dopo l'entrata in vigore della presente legge le funzioni di coadiutore di cui al precedente comma possono essere esercitate fino e non oltre un quinquennio dalla data della prima assunzione delle funzioni stesse.

Testo vigente dal 14 maggio 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-05-02;179~artunico · fonte su Normattiva