All'articolo 7 della legge 19 luglio 1957, n. 588, e' aggiunto, in fine, il comma seguente: "Gli impiegati della carriera direttiva degli archivi notarili che abbiano conseguito la qualifica di conservatore capo aggiunto o qualifica equiparata, possono, dopo la cessazione dal servizio, esercitare le funzioni di coadiutore, ai sensi degli articoli 45 e 46 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni". Dopo l'entrata in vigore della presente legge le funzioni di coadiutore di cui al precedente comma possono essere esercitate fino e non oltre un quinquennio dalla data della prima assunzione delle funzioni stesse.
Testo vigente dal 14 maggio 1983
