All'articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di seguito denominato testo unico n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al primo comma, lettera f), le parole: "i prefetti o chi ne fa le veci" sono sostituite dalle seguenti: "i commissari del Governo per le regioni a statuto ordinario, il commissario del Governo per la regione Friuli-Venezia Giulia, il presidente della Commissione di coordinamento per la regione Valle d'Aosta, i commissari del Governo per le province di Trento e Bolzano, i prefetti e coloro che fanno le veci nelle predette cariche";
- b)al terzo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e, negli altri casi, dal trasferimento, dalla revoca dell'incarico o del comando ovvero dal collocamento in aspettativa";
- c)al sesto comma, le parole: "data del decreto di scioglimento" sono sostituite dalle seguenti: "data di pubblicazione del decreto di scioglimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".
Testo vigente dal 26 agosto 1991
