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La domanda di licenza all'apertura di un nuovo esercizio o all'ampliamento o al trasferimento di quello esistente deve essere presentata al sindaco del comune nel territorio del quale si intende aprire, ampliare o trasferire l'esercizio e deve essere corredata di tutti i dati relativi alla ubicazione, alla superficie dei locali ed al tipo di attivita' che si intende svolgere nonche' della prova che il richiedente risulti iscritto nel registro previsto dal capo I della legge 11 giugno 1971, n. 426. Il sindaco, sentiti l'ufficiale sanitario comunale e la commissione di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, che dovra' pronunciarsi anche sulla classifica da attribuire all'istituendo esercizio, e dopo aver accertato la osservanza dei criteri stabiliti dal piano comunale di cui al precedente articolo 2, trasmette le domande al questore per il rilascio della licenza in base alle vigenti disposizioni di pubblica sicurezza. Per la vendita e il consumo delle bevande con contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del volume, deve essere presentata contestualmente, o a parte, apposita domanda, negli stessi modi previsti dai commi precedenti, al fine di ottenere il rilascio della speciale autorizzazione. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per l'interno, da emanarsi di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato e con il Ministro per il turismo e lo spettacolo, saranno determinati i criteri per la classificazione degli esercizi pubblici.
Testo in vigore dal 5 novembre 1974 al 18 settembre 1991
