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Il trasferimento della gestione o della titolarita' di un esercizio per la somministrazione di alimenti o bevande per atto tra vivi o a causa di morte comporta il rilascio della licenza all'avente causa, sempre che sia provato l'effettivo trapasso dell'azienda e il subentrante sia iscritto nell'apposito registro previsto dal capo I della legge 11 giugno 1971, n. 426, e abbia i requisiti previsti dall'ordinamento vigente.

Testo in vigore dal 5 novembre 1974 al 18 settembre 1991

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1974-10-14;524~art4 · fonte su Normattiva