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Il questore, su proposta del sindaco e sentite le associazioni di categoria, determina l'orario di attivita' per i pubblici esercizi, che potra' essere differenziato nell'ambito dello stesso comune in ragione delle diverse esigenze e delle caratteristiche delle zone considerate. E' consentito all'esercente di posticipare l'apertura e di anticipare la chiusura dell'esercizio fino ad un massimo di un'ora rispetto all'orario stabilito e di effettuare una chiusura intermedia dell'esercizio fino al limite massimo di due ore consecutive. E' consentita negli esercizi pubblici annessi agli alberghi, locande e pensioni la somministrazione fuori dell'orario di cui ai commi precedenti di cibi e bevande alle sole persone alloggiate. Gli esercizi pubblici di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 possono osservare l'orario di apertura per tutte le 24 ore di ciascun giorno.
Testo in vigore dal 5 novembre 1974 al 18 settembre 1991
