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La licenza e' revocata, oltre che nei casi previsti dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, quando ricorra una delle fattispecie di cui all'articolo 31 della legge 11 giugno 1971, n. 426.

Testo in vigore dal 5 novembre 1974 al 18 settembre 1991

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1974-10-14;524~art6 · fonte su Normattiva