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Fino a quando non saranno stati approvati i piani di cui al primo comma dell'articolo 2 i sindaci trasmettono al questore le domande di licenza seguendo la procedura prevista dal secondo comma dell'articolo 43 della legge 11 giugno 1971, n. 426. Le domande di licenza in corso di istruttoria all'atto dell'entrata in vigore della presente legge possono essere riproposte al sindaco, mantenendo la data originaria di presentazione, in base alle norme della presente legge e dovranno essere integrate con la documentazione richiesta dalla nuova procedura. Nell'esame delle domande intese ad ottenere la licenza per la somministrazione di bevande alcooliche, costituisce titolo preferenziale per l'accoglimento la titolarita' di altra licenza per la somministrazione di bevande analcooliche. Fino all'emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 3, la classifica degli istituendi esercizi pubblici viene effettuata in via provvisoria dal questore, sentiti i pareri del sindaco e dell'ente provinciale del turismo.
Testo in vigore dal 5 novembre 1974 al 18 settembre 1991
