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Nelle province di Trento e di Bolzano, sino a quando non sara' diversamente disposto con legge provinciale ai sensi della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1 rimane ferma la competenza del presidente della giunta provinciale in ordine ai provvedimenti da adottarsi dal questore a norma della presente legge.

Testo in vigore dal 5 novembre 1974 al 18 settembre 1991

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1974-10-14;524~art8 · fonte del testo