L'articolo 12 della legge 20 febbraio 1958, n. 93, e' sostituito dal seguente: "Ove si manifestino lesioni che non permettono la continuazione della specifica attivita', l'ente alle cui dipendenze il medico presta servizio dovra' adibirlo ad altre funzioni gerarchicamente ed amministrativamente analoghe, fino al raggiungimento dei limiti di eta' previsti dalle disposizioni vigenti, a meno che non si concreti una inabilita' permanente assoluta".

Testo vigente dal 2 aprile 1975

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1975-03-17;68~art3 · fonte su Normattiva