L'articolo 11 della legge 20 febbraio 1958, n. 93, e' sostituito dal seguente: "Qualora il medico in servizio presenti segni di radio-lesioni o di malattia derivante da radiazioni, sara' provveduto, previ opportuni accertamenti medici, alle cure del caso anche con temporanea sospensione dal servizio. Tali periodi di interruzione dal lavoro saranno considerati periodi lavorativi a tutti gli effetti, anche in deroga a norme particolari eventualmente vigenti".

Testo vigente dal 2 aprile 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-03-17;68~art2 · fonte su Normattiva