Art. 2
Provvedimento abrogato dalla l. 3 agosto 1999, n. 265.
Abrogato dal 21 agosto 1999
Provvedimento abrogato dalla l. 3 agosto 1999, n. 265.
Abrogato dal 21 agosto 1999
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2 versioni dal 1978
Confronto con la versione in vigore dal 22 agosto 1978 al 21 agosto 1999. 363 parole tolte, 9 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Il personale di custodia delle case mandamentali svolge le sue funzioni secondo le norme e per le finalita' previste dall'ordinamento penitenziario, e dipende sotto l'aspetto organico ed economico dai comuni e sotto l'aspetto funzionale e disciplinare dall'amministrazione penitenziaria. Al personale di custodia spetta, dalla data di entrata in vigore della presente legge, un trattamento giuridico ed economico secondo le norme ed i livelli retributivi in vigore per i dipendenti degli enti locali che abbiano la qualifica di vigile urbano. L'assunzione del personale di custodia e' deliberata dai comuni interessati nelle forme stabilite dalla legge in vigore, previo pubblico avviso, fra i concorrenti che abbiano i seguenti requisiti:
tolto: 1) cittadinanza italiana;
tolto: 2) eta' non inferiore a 21 e non superiore a 35 anni;
tolto: 3) sana e robusta costituzione fisica e idonea statura;
tolto: 4) possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado. A carico dei candidati non devono risultare pendenze o condanne per delitti non colposi. Per l'accertamento della idoneita' e per la formazione della graduatoria ai fini dell'assunzione sono valutate le qualita' psicofisiche, la buona condotta e l'attitudine all'esercizio della specifica funzione, tenendo anche conto di mansioni precedentemente svolte; e' inoltre valutata la conoscenza delle norme sul trattamento e sulla organizzazione penitenziaria. Con decreto ministeriale da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono stabilite le prove cui i candidati dovranno essere sottoposti ai fini di stabilire la graduatoria per le assunzioni. Alle modalita' per le prove e alla valutazione dei candidati provvede una commissione presieduta dal procuratore della Repubblica, o da altro magistrato da lui delegato, e composta da un rappresentante del comune interessato e da un rappresentante dell'amministrazione penitenziaria. Nel caso di vacanze nell'organico del personale di una casa mandamentale il comune provvede immediatamente all'assunzione del personale provvisorio, in deroga all'articolo 9 del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 17 marzo 1977, n. 62; l'assunzione avviene con nomina fra gli idonei secondo la graduatoria di cui ai commi precedenti o qualora cio' non sia possibile su proposta della commissione di cui al precedente comma, tenendo conto dei requisiti e delle qualita' necessarie previste dai commi terzo, quarto e quinto del presente articoloaggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 3 AGOSTO 1999, N. 265.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1978-08-05;469~art2 · fonte del testo