Il secondo comma dell'articolo 18 della legge 30 luglio 1951, n. 948, e' sostituito dal seguente: "Le aziende di credito possono stabilire norme speciali per facilitare il rilascio di duplicati quando la somma iscritta a credito nel buono del libretto o nel libretto non supera le L. 100.000".

Testo vigente dal 13 giugno 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-05-26;187~artunico · fonte su Normattiva