Il secondo comma dell'articolo 18 della legge 30 luglio 1951, n. 948, e' sostituito dal seguente: "Le aziende di credito possono stabilire norme speciali per facilitare il rilascio di duplicati quando la somma iscritta a credito nel buono del libretto o nel libretto non supera le L. 100.000".
Testo vigente dal 13 giugno 1975
