Il secondo comma dell'articolo 18 della legge 30 luglio 1951, n. 948, come modificato dall'articolo unico della legge 26 maggio 1975, n. 187, e' sostituito dal seguente: "Le aziende di credito possono stabilire norme speciali per facilitare il rilascio di duplicati quando la somma iscritta a credito nel buono del libretto o nel libretto non supera l'importo di lire un milione".
Testo vigente dal 2 giugno 1989
