L'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 623, modificato dall'articolo 1 della legge 5 maggio 1956, n. 525, e' sostituito dal seguente: "In attesa che sia attuato il regime di zona franca, previsto per il territorio della Valle d'Aosta dall'articolo 14 della legge costituzionale n. 4 del 26 febbraio 1948, e' consentita la immissione in consumo in detto territorio, per il fabbisogno locale, dei sottoindicati prodotti, nei limiti dei contingenti annui a fianco di ciascuno di essi specificati, in esenzione dal dazio, dal diritto per i servizi amministrativi, dalle imposte di fabbricazione ed erariali di consumo e dalle corrispondenti sovrimposte di confine, dal diritto erariale sugli alcoli nonche' dai prelievi stabiliti dai competenti Organi della Comunita' economica europea in base alle disposizioni di cui al Titolo II del Trattato firmato a Roma il 25 marzo 1957 e ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203: zucchero............................................. Q.li 40.000 caffe crudo.......................................... " 6.000 surrogati di caffe'................................... " 500 cacao in grani....................................... " 1.000 the'.................................................. " 100 semi di soja......................................... " 8.500 semi di arachidi..................................... " 1.500 spirito, liquori, acquaviti e profumerie alcoliche, compresi gli spiriti ottenuti, nel territorio della Valle d'Aosta, dalla distillazione per usi familia- ri, in piccoli alambicchi.......................... Ha 1.500 alcole denaturato.................................... " 500 birra................................................ Hl 10.000 benzina.............................................. Q.li 150.000 gasolio.............................................. " 50.000 petrolio............................................. " 6.000 olio lubrificante.................................... " 6.000 libri di testo scolastici, in altre lingue o in lin- gua mista approvati dal Provveditorato agli studi.. " 10.000.000 attrezzature per l'agricoltura: trattori fino a 20 HP, motocoltivatori e motofalciatrici, con relativi attrezzi ed accessori, motopompe, irroratrici e pol- verizzatori per anticrittogamici; pompe a motore, a spalla e a traino (compresi gli atomizzatori); mate- riale teleferico; attrezzatura casearia; voltafieni e rastrelli automatrici (ranghinatori)................. " 75.000.000".

Testo vigente dal 26 maggio 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-04-19;305~art1 · fonte del testo