L'art. 1 della legge 3 agosto 1949, n. 623, e' sostituito dal seguente: "In attesa che sia attuato il regime di zona franca, previsto per il territorio della Valle d'Aosta, dall'art. 14 della legge costituzionale n. 4 del 26 febbraio 1948, e' consentita la immissione in consumo in detto territorio, per il fabbisogno locale, in esenzione dal dazio, dal diritto per i servizi amministrativi, dalle imposte di fabbricazione ed erariali di consumo e dalle corrispondenti sovrimposte di confine, nonche' dal diritto erariale sugli alcoli, dei sottoindicati prodotti, nei limiti dei contingenti annui a fianco di ciascuno di essi indicati: zucchero..................................... Quint. 30.000 caffe crudo.................................. " 3.500 surrogati caffe'.............................. " 500 cacao in grani............................... " 900 the.......................................... " 100 semi di soia................................. " 8.500 semi di arachidi............................. " 1.500 spirito, liquori, acquaviti e profumerie alcooliche compresi gli spiriti ottenuti nel terri- torio della Valle, dalla distillazione per usi familiari, in piccoli alambicchi................... Ha. 1.000 alcole denaturato............................ " 500 birra........................................ Hl. 9.000 benzina...................................... Quint. 50.000 gasolio...................................... " 40.000 petrolio..................................... " 3.000 olio lubrificante............................ " 3.000 libri di testo scolastici, in altre lingue od in lingua mista approvati dal Provveditorato agli studi.............................................. Lire 10 milioni attrezzature per l'agricoltura (trattori agricoli fino a 20 HP); motocoltivatori e motofal- ciatrici, con relativi attrezzi ed accessori, moto- pompe, irroratrici e polverizzatori per la irrora- zione di anticrittogamici; pompe a motore, a spalla ed a traino (compresi gli atomizzatori); materiale teleferico attrezzatura casearia; voltafieni e ra- strelli automatici (ranghiatori)................... " 25 milioni

Testo vigente dal 19 giugno 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-05-05;525~art1 · fonte del testo